I 42 COMMI DELLA FR+ TM+ DI MIRIAM
Questi 42 articoli costituiscono
un completamento al primo regolamento interno adottato dalla Scuola Philosofica
Hermetica Classica Italica “Fratellanza terapeutico - Magica di Miriam”.
Furono approvati nel settembre
del 1899, ha completamento dei precedenti 33 articoli dell’istruzione generale,
già approvati il 20 Marzo del 1896.
I seguenti 42 articoli verranno successivamente rimpiazzati dai 60 commi della Pragmatica Fondamentale, approvati nella convenzione del 22 Dicembre 1909 e tutt’ora in vigore nella Fratellanza di Miriam.
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CAPO I
SCUOLA
Art. 1. Nella sede della fratellanza, in via Principessa Elena 17, funziona la scuola Pitagorica, i cui intendimenti, già chiariti dallo Statuto, abbiansi qui per ripetuti e trascritti.
Art. 2. L’orario di apertura e chiusura della scuola, sarà determinato dal Presidente e sarà reso ostensibile mercé apposita tabella, in cui sarà fissata, anche la ripartizione delle conferenze e di ogni altro esercizio.
Art. 3. Nella scuola i soci o fratelli, di cui si dirà in seguito, perdono il loro nome, ed assumono per distinguersi il numero corrispondente alla loro immatricolazione.
Art. 4. Questa disposizione vale a togliere fra i fratelli ogni obbligatoria intimità ed a creare fra essi, nella scuola, quell’indipendenza necessaria a che il funzionamento della stessa miri agli scopi che si propone.
Art. 5. É vietato sotto pena di misure disciplinari, che possono estendersi sino alla radiazione dal numero dei fratelli, di portare in pubblico il nome e le relazioni assunte nella scuola; potendo ciò nuocere sia ai lavori della scuola medesima, sia alle relazioni fraternamente contratte nella stessa.
Art. 6. Ogni fratello può, per altro, giovare agli altri, senza mai però portare in pubblico i rapporti fra essi esistenti.
Art. 7. Il contegno dei fratelli nella scuola, specie durante le ore di conferenze o di altro, dovrà essere esemplare e quale si conviene all’altezza o alla dignità della scuola. E però resta fondamentale vietato di discutere a voce alta od in coro, o di interrompere la parola del conferenziere, verso il quale i fratelli serberanno il più rispettoso e sommesso contegno.
Art. 8. Durante le ore di insegnamento è vietato ai fratelli di abbandonare la sala o ad altri di entrarvi, potendo ciò recare disturbo agli altri.
Art. 9. É vietato, nelle sale della scuola, fumare o fare cosa alcuna che menomi il rispetto al luogo dovuto.
Art. 10. Oltre le sale di riunioni, sarà formata un’apposita sala di lettura e biblioteca, dove saranno conservati e tenuti in ordine, i libri, riviste e giornali inerenti alla scuola.
Art. 11. Il presidente nomina a tale scopo un bibliotecario, che avrà la direzione di questa sala.
Art. 12. I fratelli, alle ore stabilite nella tabella, potranno accedere in detta sala per consultare i libri e giornali che loro potranno servire.
Art. 13. È vietato rigorosamente ai fratelli, togliere, anche per momentaneo uso di lettura, i libri od altro dagli scaffali, dovendo farne richiesta per iscritto in appositi fogli, tenuti a disposizione.
Art. 14. Non potrà il fratello allontanarsi dalla sala di lettura senza aver restituita l’opera chiesta, o qualora l’incaricato della biblioteca troverà il libro guasto o lacerato, per opera di chi l’ha avuto in lettura, ne farà rapporto al Preside.
Art. 15. Il fratello che guasti in modo qualsiasi un libro od altro potrà, provvisoriamente o definitivamente, essere sospeso dal frequentare la sala di lettura.
Art. 16. Il Presidente nomina, tra i fratelli, il bibliotecario al quale è devoluta la custodia dei libri, dei giornali e di quanto altro alla sala di lettura sarà annesso (v. art. 11). Egli curerà di tenere il tutto in perfetto ordine e classifica, così da riuscire facile il rintracciare un’opera qualsiasi.
Art.17. Il bibliotecario, od una persona da lui temporaneamente incaricata, sempre sotto la sua diretta responsabilità, sorveglierà, durante le ore di studio, la sala di lettura.
Art. 18. Il bibliotecario responsabile di ogni smarrimento di libri o giornali, od altro. In caso di mancanza o dispersione, sarà tenuto e rivalere la scuola del volume o dell’opera intera, secondo i casi.
Art. 19. Ogni infrazione al regolamento, per parte dei fratelli, e per quanto riguarda la sala di lettura, sarà fatta conoscere dal bibliotecario al Presidente.
Art. 20. Nella scuola si svolgerà un programma di scienze occulte, cioè di quelle disperse o abbandonate nelle biblioteche antiche o distrutte, lingue orientali, storia di medicina e riti antichi orientali come dallo statuto.
Art. 21. Il Presidente accetta o respinge la richiesta di conferenzieri per le varie materie.
Art. 22. I fratelli, che mostrassero attitudine sufficiente, posso essere invitati a tenere conferenze nella scuola.
Art. 23. Per ogni altro, resta in vigore quanto è detto nello Statuto della Scuola Pitagorica.
CAPO II
FRATELLI
Art. 24. Chiunque può essere fratello e può ascriversi alla scuola, mercé domanda, che sarà intestata al Presidente della Fratellanza di Miriam o Myriam.
Art. 25. La domanda dovrà con esattezza, contenere il nome, cognome, paternità (e maternità), domicilio, luogo e data di nascita del richiedente e sua professione.
Art. 26. Un comitato della Fratellanza è nominato e resta permanentemente, per lo esame delle domande e giudica della accettazione o meno, senza rendere ragione alcuno dei suoi rifiuti.
Art. 27. Primo dovere del fratello ammesso è quello di serbare ai suoi superiori, o a quelli che gli vengono indicati per tali, il massimo rispetto, e mantenersi ancora obbedienti al regolamento.
Art. 28. Il fratello terrà bene a mente il numero che gli fu assegnato, a ciò nella scuola possa stare senza difficoltà, riguardo agli altri fratelli.
Art. 29. Il fratello pagherà una contribuzione mensile volontaria, a titolo di largizione spontanea pel mantenimento della scuola.
Art. 30. Il fratello avrà diritto di usufruire di tutti o di parte degli insegnamenti, intervenendo a tutte o su alcune conferenze, e lavori, in genere, della scuola.
Art. 31. Qualora si istituiranno nella scuola corsi di lingua antiche, quei fratelli, che vorranno iscriversi ad essi, ne rappresenteranno la spesa.
Art. 32. I fratelli residenti fuori Napoli e non possono intervenire alla scuola, ne godranno i vantaggi, col ricevere comunicazioni delle conferenze o di quanto altro sarà insegnato, qualora si assoggetteranno alle stesse norme dei fratelli dimoranti in Napoli.
Art. 33. Venendo in Napoli il fratello, altrove residente, e volendo intervenire a pigliar parte ai lavori della scuola, nella sede di essa dove esiste l’immatricolazione generale dei fratelli, si farà conoscere col comunicare alla segreteria il proprio numero cui è ascritto.
CAPO III
AMMINISTRAZIONE
Art. 34. L’amministrazione della Fratellanza e della scuola è tenuta dal Presidente, dal segretario e dal cassiere, i quali possono per l’esatto e sollecito disbrigo dell’amministrazione scegliersi uno o più vice segretari.
Art. 35. Il Presidente rappresenta la Fratellanza in tutti gli atti giuridici e civili, tiene la firma, presiede le adunanze e regola l’andamento generale della stessa.
Art. 36. Nel nominare uno o più segretari particolari dell’ufficio di presidenza, il Presidente, come del pari il segretario ed il cassiere, poi rispettivi loro uffici, devo sempre far cadere la scolta(fare da guardia) sui fratelli.
Art. 37. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze e tiene il libro dei soci e quello delle deliberazioni e il copia lettere, prepara la corrispondenza e ne cura l’invio, custodisce il sigillo del circolo e della Fratellanza. In assenza del Presidente può trattare in nome suo gli affari, senza però assume impegno, né deliberare cosa alcuna.
Art. 38. In assenza del segretario, colui che lo supplisce ne adempie tutte le funzioni.
Art. 39. Il Cassiere incassa le quote mensili dei soci ed ogni altro provento, tiene il bilancio della Fratellanza, e paga i mandati vistati dal Presidente.
Art. 40. I fratelli ed anche persone estranee alla Fratellanza possono far pervenire elemosine, che devono essere inviate a scopo determinato, come l’aiuto degli infermi, dei fratelli poveri od altri.
Art. 41. A colui che dona l’elemosina (o oblazione) sarà giustificata, qualora questi lo richiederà, l’uso che della stessa è stato fatto.
Art.42. Il
presente regolamento potrà essere modificato secondo lo sviluppo che la scuola
prenderà.