Le streghe  del Tirolo
IV.
Difesa e sentenza.
Eccoci finalmente, chiusi i costituti, alla difesa. Giace dessa compressa in trentasei pagine scritte con nitido carattere: il testo è infarcito di citazioni infinite, di paragrafi, di leggi, di versetti biblici ed evangelici, di testi filosofici e letterarii; lo che avrà procurato grande onore all’avvocato Bertelli, noi gli sappiamo miglior grado del coraggioso buon senso di cui si mostrò fornito.
Pon’egli alcune premesse:
1°. Non ebbe agio a preparare e studiare conveniente difesa – impossibilium nulla datur obbligatio.
2°. Non gli furono somministrate sufficienti informazioni – sicuti non entis millae dicuntur esse qualitates.
3°. Molte tra le interrogazioni fatte alle inquisite furon evidentemente suggestive.
4°. Le risposte lor attribuite, tali d’aver suono strano in bocca di zotici, lo inducono a pensare che sia stato piuttosto scritto che detto ciò che lesse nei processi comunicatigli.
5°. Non più tacere, salva l’amicizia che lo lega al cancellier Frisingello, come avvisi da odii e sospetti esso Cancelliere non poter  essere andato immune contro femmine imputate della morte di sua moglie e di sua figlia; cosicchè avrebbe, ad ogni modo, dovuto del principio – judex debet abstinere a judicando in caussa propria.
6°. Nelle confessioni delle inquisite, se non gli mancasse il tempo, troverebbe ampia e molteplice materi di nullità del processo.
7°. Non comprende come quelle meschine che pur erano tutte coaccusate dai medesimi delitti abbiam potuto legalmente assumersi il testimonio a vicenda le une contro delle altre, vietando attribuir valore a cosifatte deposizioni il prescritto del Diritto Romano.
8°. Le leggi non sono avare nel concedere a’ giudici facoltà d’incoar esami anco rigorosi: però tal facoltà d’infliggere tormenti, non essere del tutto arbitraria, come fu visto nel presente processo, sibben fondata nel prescritto, e consona alla coscienza.
9°. Siccome i giudici operano a vantaggio del Fisco, con tanto maggior sollecitudine voglionsi servare le forme che tutelano gli inquisiti.
10°. Nel caso presente, in cui il delitto non era evidente, il Giudice mancò all’osservanza della legge e degli statuti usando la procedura consentita unicamente ne’ casi d’evidenza.
11°. E’ vulgato principio che ha condannare , lorchè si tratta di danno irreparabile, richiedonsi prove più chiare del meriggio.
12°. Deve il giudice scansare la taccia di severo, perché, siccome la misericordia eleva a Dio, così la severità sprofonda nell’inferno.
Premesse queste considerazioni generali, e venedone ai particolari, il Difensore comincia dall’annotare che tutto questo, per dir così, magico edifizio di portentosa inquisizione, posi sull’unico fondamento del denunzie della Mercuria contro Menegota e Lucia: che se il Magistrato avesse attribuito alle parole di quella malvagia femmina il valore che meritavano, lo spauracchio non sarebbe sorto a spaventare tutta la provincia.
E per tanto propone i punti che seguono.
1°. La inquisizione di cui trattasi è nulla  per ragione d’incompetenza, essendo stata aperta e diretta da giudice secolare, in materie, per continua violazione di Sacramenti, onninamente ecclesiastiche.
2°. Veemente diffamazione preventiva basta da se a colpire di nullità la inquisizione, siccome quella che pregiudica ad aggravio degli inquisiti le invocate testimonianze.
3°. La femmina che fu sola e prima a testificare non doveasi ammettere perché eretica, perché infame, perché vile, perché sprergiuria, qualità provate dal processo; ed oltrecciò, perché consocia nel reato e dichiaratasi ella stessa nemica personale delle accusate. Ben fu denominata costei Mercuria – conveniunt rebus nomina soepe suis; - sendochè Mercurio è il nome di ogni raggiro, e mendacio.
4°. A ciò una confession giudiziale consegna valore, richiedesi che sia provocata da legittimi antecedenti indizii, ed in secondo luogo che venga fatta da giudice competente: né le parole della Mercuria fornivano di tale indizii; e che il giudice fosse incompetente, già fu chiarito.
5°. A ciò la confessione sia valevole e degna di fede, e mestieri che non sia fatta durante il tormento, o per inchiavarlo; che venga integrata da tutte le sue circostanze; che il giudice si fermi a considerare anzi tutto se sia verosimile od assurda: che all’esaminato non vengano suggerite le risposte dell’esaminatore, e finalmente, che l’accusato, con ogni libertà e senza soggiacere a veruna minaccia, ratifichi la già fatta confessione. Or bene, nel caso attuale, il Difensore si ferma a mettere in luce come tutte queste prescrizioni di diritto giacquer violate; e si trattiene a dimostrare che molta parte di quelle reciproche accuse furon estirpate non altro che da confusione e paura dacchè a mente riposata vennero rivocate. Gran punto, afferma san Tomaso, essere le suggestioni in materia criminale; terribile più il loro effetto ove si colleghi a spavento, e si eserciti su femmine di poca mente e d’animo lieve.
6°. Non devesi attribuire importanza a segni che le meschine asseriscon impressi sui loro corpi dal diavolo, i quali, dacchè ponno esser naturali, come dichiaran i medici, non è giusto che vengano qualificati magici.
7°. Evidentemente legale è chiamare in testimonio, trattandosi di causa capitale, la figlia contro la madre, la moglie contro il marito, la sorella contro la sorella.
8°. Le cose riferite son del tutto inverosimili.
9°. Dato, e non concesso, che le inquisite siano cadute in colpa, non ha dubbio che questa non abbia a provarsi grandemente alleviata dalla fragilità del sesso, dalla imbecillità dell’intelletto, dalla spinta della inopia, e della naturale crudeltà muliebre.
10°. Se ad aprir una inquisizione criminale ponno bastare indizii anco lievi, per carcerare se ne richiedono di fondati, per tormentare di urgenti,  per condannare di chiari come la luce del sole.
Ciascun dei punti su notati tien copioso accompagnamento di ampliazioni, di lucidazioni, e citazioni a conferma.
A questa nobile ed ingegnosa difesa fa sinistro riscontro la seguente:
Sententia Criminale
In nome della Santissima Trinità.
«Noi Paris Modernino, giudice delegato della giuridittione di Castel-
«lano, tanto incivile, quanto in criminale;
«per nome di monsignor illustrissimo e reverendissimo Paris, arcive-
«scovo e principe di Salisburgo;
«e degli illustrissimi signori Cristoforo e fratelli conti di Lodrone e
«Castel-Romano, signori della predetta giurisdittione;
«endo ed intendendo venire all’espedittione del processo criminale
«formato da quest’ufficio sopra gli indittii del magistrato della giurisdit-
«tione di Castelnuovo trasmessici, calati dal criminale formato da quel-
«l’ufficio contro la quondam Maria Salvateri di Nogaredo cognomi nata
«la Mercuria, in quelle forze carcerata per strega; contro:
«Dominico del q. Tomaso Camelli,
«Lucia sua figlia, moglie di Antonio Cavaden;
«Dominica del q. Valentin Gratiadei,
«Isabetta del q. Gratiadè Gratiadei,
«e Polonia sua figlia congnominata la Brentegane,
«Maddalena, moglie di Antonio Andrei,  detta la Filosofa,
«e Valentina sua figlia, tutte di Villa,
«Caterina, moglie di Agostino Baroni, detta Fitola,
«e Jinevra del q. Valentin Chemol ambedue di Castellano, streghe ret-
«tente in queste forze, e in parte absentate:
«in quello, di quello, et sopra quello che non havendo il timor di Dio
«avanti gli occhi, né gli mandati della Santa Madre Chiesa, ma sedote,
«dal spirito infernale come in processo; nel quale appare
«ch’esse et cadauna d’esse han negato il nostro  grande Iddio, crea-
«tore del cielo e della terra, trino et uno, con haver renuntiato al sa-
«cramento del Battesimo, havendio fatta tal renuntia avanti il demonio
«in ispecie ed forma umana, seducendosi una per l’altra a commettere
«tal mancamento, permettendo, per maggior dannazione delle lor anime,
«d’esser rebatizzate una dall’altra con nuova infusion d’acqua sopra
«del capo, alla presenza dell’istesso demonio, che in quell’atto sempre
«se ne stava, a guisa di leone, per allegrezza ruggiendo; mutandosi il
«suo vero nome, tanto nel fonte battesimale in altro nome comenticio,
«sotto il quale compiacevansi essere chiamate, e dal detto demonio es-
«sere signato in alcuna parte del corpo, con ferro fogato, dando rispet-
«tivamente a quello delle lor fedeltà verso di lui alcun fragmento del-
«la propria veste, per essere scancellate dal libro di eterna vita, e po-
«ste in quello d’eterna dannazione;
«pervenendo a tanta perfidia, in humanità et empietà, che, non solo
«sé stesse s’han consacrate al demonio, ma indotto altre persone, et an-
«ca le proprie figliole a renuntiare al sacramento predetto del Battesi-
«mo, e promesso quelle essere dall’istesso demonio padre delle bugie
«consacrate;
«sotto finte e vane promesse ch’esso gli faceva di prestargli agiuto
«in qualunque necessità l’havesseron ricercato, essendosi quelle, e ca-
«dauna d’esse sottoposte a legame et obbedienza di tal inimico del ge-
«nere humano al comando de quale s’eran obbligate far ogni sorta di
«mali e scelleratezze, come in effetto facevano;
«che con nefandissim onto s’ontavano per prescrizione dell’istesso
«demonio in alcuna parte del corpo, a dire comode, ot ai malfattori
«propitie erano portate dal demonio per aria invisibilmente, e poste
«respettivamente in sinagoghe e luoghi  dove si faceano radunaze di
«diverse persone simili, dove venivano commessi diversità e quantità di
«incantationi, sortilegi, ginochi bestiali, et heritali, stregamenti in ho-
«nore e culto dell’istesso Belzebù, principe di tutti i demonii;
«portando in dette sinagoghe e maledetti condressi, cadaveri di fan-
«ciulli furtivamente da cimiteri exhumavano in tempo di notte; et quelli
«al demonio loro signore, che tramutato in forma di becco sopra d’e-
«minente trono se ne stava, festeggiando o saltando prostrate coi ginoc-
«chi a terra l’adoravano, et a quello detti cadaveri offerivano con ogni
«sommissione e reverenza;
«invocando quello sotto vero nome del loro Dio, pregandolo che con-
«tro qualunque persona volesse prestargli ogni uno agiunto di vendetta;
«e così indotti a far ogni sorta di malie, incantationi, fatuchiere,
«malifitii, imprecationi, homicidii, bestemie hereticali e molte altre
«diversità de mali:
«esercitando queste sceleratezze inhumanitadi sì in creature hu-
«mane, come anche in animali irrationali con morti di persone;
«oltreché dei cadaveri di fanciulli che furtivamente da luoghi sacri
«exhumavano, et al diavolo in lor maledete sinagoghe offerivano, alcune
«parti a lesso et altre arrosto per mangiare sprezzo di Dio benedetto,
«a guisa di famelici lupi, si mangiavano e divoravano;
«conservando alcuni grassi e parti del capo per far violenze, venefi-
«ci, stregamenti; causando danni infiniti, infirmitadi incurabili, poiché
«da eccellenti medici con quanta diligenza usino e diversità di medica-
«mento adopirino, non può esser conossute; causando, per queste in-
«fermitadi, sperdimenti di danari e roba;
«con perdida finalmente delle persone a ruina delle cose facend esse
«feste e allegrezze per qualunque nefaudità e male facevano;
«maledisendo con le loro sacrileghe et hereticali lingue in nome del
«nostro grande Iddio, della gloriosissima Vergine Maria sempre imma-
«culata, e di tutti li Santi del Paradiso ogni volta che componevano li
«diabolici onti per cometere stregamenti e polveri per far simili nefan-
«dità, mescolando diversità d’herbe, grassi, et altre robe con il Santis-
«simo Sacramento dell’Eucarestia, che mani sacrileghe han tratto fori
«di boca, quando nella santa Chiesa di Dio a quello indegnamente si
«son accortate sotto ogni specie estrinsecamente di divotione e purità,
«ma nell’intrinseco eran tanti lupi rapaci;
«facendo radunanze e concilii diabolici, insieme vagando di giorno e
«di notte invisibilmente hor in un luogo et hor nell’altro in forma di
«bestie, facendo dani a persone, animali, e destruggendo diveristà di fru-
«cti di campagne con incanti, tempeste, venti, e tempi impetuosi;
«consumando a diverse persone furtivamente quantità di vini e robe
«barie; facendo allegrezze, festini, e balli avanti le chiese a sprezzo della
«gran mestà di Dio benedetto, atribuendo il tutto a gloria del diavolo
«loro signore.
«non aggiungendo sempre mali a mali, comettendo fornicatione e respeti-
«vamente sodomia insino con lo stesso diavolo, che sotto specie e forma
«humana et ogni lor minimo cenno e comando gli compariva;
«tutto questo come più chiaramente consta in processo e dalle con-
«fessionifatte de plano primieramente da …. (qui succedono uno all’altro
«i nomi delle condannate sovrascritti, e apposta a ciascheduna la leggenda
«di tutte le reità di cui, per propria confessione, o per altrui denunzia,
«il processo pretese di farle convinte).
«cometendo le cose predete et altre con complicità di altre che per
«hora si taciono, scientemente, dolorosamente et appensatamente, contro
«li mandati divini et humani, dandosi agiuto respettivamente coopera-
«tivo e favore, perseguitando diabolicamente le persone, vita e beni altrui:
«sopra di che havendone fatta diligente inquisitione, e ritrovatili
«misfati come son passati per le confessioni de plano fatte, e per li
«complici in tormentis  ratificate, come anca per la ricognitione per esse
«fatte de robe che tenevan per fare e comettere simili e maggiori sce-
«lerateze;
«visto il processo con li testimoni esaminati, dove manifestamente si
«compova il corpo dei diversi delicti per esse commessi, e come più
«diffusamente appare dal processo;
«oltreché avendo dato competente termine a dete ree per fare le sue
«difese, et a Isabella Gratiadei e Polonia sua figlia, come anca a Va-
«lentina Andrei absenti, citate, e proclamate a comparere e presentarsi
«e scolparsi, né curandosi con parere, ma restanto tuttavia costumaci;
«qual contumacia le rendono più colpevoli di tanti delitti;
«viste le dottissime diese con allegationi per parte delle dete rappre-
«sentate;
«e viste finalmente le cose che devonsi considerare:
«havuto prima il parere e voto decisivo de molto illustri e chiari si-
«gnori Giovanni Ropele commissario di questo giurisdittione: e Giovan-
«Battista Partini di Rovere deputato dagli illustrissimi Padroni, dottori
«ambedue dell’una dell’altra legge;
«reivocato il nome della Santissima Trinità da cui ogni retto giu-
«dizio procede;
«sedendo in questo luogo pro tribunali;
«a ciò non abbino di sue pessime opere a gloriarsi e ad esempio di
«altri;
«per questa nostra definitiva
«sententiamo e condanamo
«le predete Dominica Camella, Lucia Cavedena, Donimica Gratiadei,
«Catterina Baroni, Zinevra Chomola, Isabella e Polonia Gratiadei, e Va-
«lentina Androi, che per il ministro di giustizia, a tutte, et a ciascuna
«di esse sopra le Giarre, luogo a quest’effetto destinato, gli sii tagliata
«la testa dal busto, a tal che se ne morino, e l’anime loro si separino
«dalli corpi. E inoltre li cadaveri vengano abbruciati, e le reliquie in
«dette Giarre seppellite:
«Maddalena Andrei, cognominata la Filosofa altra complice in detti
«delitti, morta in queste carceri impenitente, e di già seppellita
«alle Giarre come strega, a ciò pe’ suoi misfatti non resta n’anco al mondo
«vestigia alcuna, danamo di quella e cadauna d’esse situati in
«questa Giurisdittione pronuntiamo al Fisco di Castellano per confiscati.
«et attesa la fuga preda da Isabella e Polonia Gratiadei e Valentina
«Andrei, quelle bandiamo perpetuamente da questa giurisdittione, e per
«quindici miglia italiane lontane di questa; sotto le pene legali e sta-
«tuarie, a talche, mancando, possimo essere impune da cadaun offese et
«ammazzate; e nelle spese insolidum le condannano.
«E questo senza pregiudizio di procedere et inquirere contro altri com-
«plici a suo luogo e tempo, conforme sarà di ragione:
« e così dicemo, sententiamo e condannamo, e con ogni altro miglor
«modo
PARIS MADERNINO
Giudice delegato
Lata  et pubblicata sententia criminalis praedicta per nob. et spect. dom. Paride Maderninum sudice delegatum antescriptum sedentem, et lecta per me cancellarium infrascriptum ad scalas Cancelleariae palatii Nogaredi, multis ietibus campanoe justitiae presentibuscae sectabilus.
Dominus Ant. de Benvenutis, et Bernardino atque Philippo mariter de Benvenutis notariis, nec non magnis. domino Joanne Jacobo Pizzino Nogareti utque Domino Ant. de Benvenutis Villae, testibus idonei set quanm plurima moltitudine gnetium ibidem astanti.
Questa sentenza criminale stata portata dal nobile signor Paride Madernino, giudice delegato, sedente sul suo tribunale, fu da me Cancellier sottoscritto letta e pubblicata sulla scale del Pretorio di Nogaredo preceduta dai soliti tocchi della campana, presenti li signori Antonio de Benvenuti, Bernardino e Filippo parimenti de’ Benvenuti, non che li signori Giacomo Pizzini di Nogaredo, ed Antonio di Benvenuti di Villa , testimoni idonei; e con essi gran turba di gente accorsa.
TULLIO DANDOLO
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Le streghe  del Tirolo
IV.
Difesa e sentenza.
Eccoci finalmente, chiusi i costituti, alla difesa. Giace dessa compressa in trentasei pagine scritte con nitido carattere: il testo è infarcito di citazioni infinite, di paragrafi, di leggi, di versetti biblici ed evangelici, di testi filosofici e letterarii; lo che avrà procurato grande onore all’avvocato Bertelli, noi gli sappiamo miglior grado del coraggioso buon senso di cui si mostrò fornito.
Pon’egli alcune premesse:
1°. Non ebbe agio a preparare e studiare conveniente difesa – impossibilium nulla datur obbligatio.
2°. Non gli furono somministrate sufficienti informazioni – sicuti non entis millae dicuntur esse qualitates.
3°. Molte tra le interrogazioni fatte alle inquisite furon evidentemente suggestive.
4°. Le risposte lor attribuite, tali d’aver suono strano in bocca di zotici, lo inducono a pensare che sia stato piuttosto scritto che detto ciò che lesse nei processi comunicatigli.
5°. Non più tacere, salva l’amicizia che lo lega al cancellier Frisingello, come avvisi da odii e sospetti esso Cancelliere non poter  essere andato immune contro femmine imputate della morte di sua moglie e di sua figlia; cosicchè avrebbe, ad ogni modo, dovuto del principio – judex debet abstinere a judicando in caussa propria.
6°. Nelle confessioni delle inquisite, se non gli mancasse il tempo, troverebbe ampia e molteplice materi di nullità del processo.
7°. Non comprende come quelle meschine che pur erano tutte coaccusate dai medesimi delitti abbiam potuto legalmente assumersi il testimonio a vicenda le une contro delle altre, vietando attribuir valore a cosifatte deposizioni il prescritto del Diritto Romano.
8°. Le leggi non sono avare nel concedere a’ giudici facoltà d’incoar esami anco rigorosi: però tal facoltà d’infliggere tormenti, non essere del tutto arbitraria, come fu visto nel presente processo, sibben fondata nel prescritto, e consona alla coscienza.
9°. Siccome i giudici operano a vantaggio del Fisco, con tanto maggior sollecitudine voglionsi servare le forme che tutelano gli inquisiti.
10°. Nel caso presente, in cui il delitto non era evidente, il Giudice mancò all’osservanza della legge e degli statuti usando la procedura consentita unicamente ne’ casi d’evidenza.
11°. E’ vulgato principio che ha condannare , lorchè si tratta di danno irreparabile, richiedonsi prove più chiare del meriggio.
12°. Deve il giudice scansare la taccia di severo, perché, siccome la misericordia eleva a Dio, così la severità sprofonda nell’inferno.
Premesse queste considerazioni generali, e venedone ai particolari, il Difensore comincia dall’annotare che tutto questo, per dir così, magico edifizio di portentosa inquisizione, posi sull’unico fondamento del denunzie della Mercuria contro Menegota e Lucia: che se il Magistrato avesse attribuito alle parole di quella malvagia femmina il valore che meritavano, lo spauracchio non sarebbe sorto a spaventare tutta la provincia.
E per tanto propone i punti che seguono.
1°. La inquisizione di cui trattasi è nulla  per ragione d’incompetenza, essendo stata aperta e diretta da giudice secolare, in materie, per continua violazione di Sacramenti, onninamente ecclesiastiche.
2°. Veemente diffamazione preventiva basta da se a colpire di nullità la inquisizione, siccome quella che pregiudica ad aggravio degli inquisiti le invocate testimonianze.
3°. La femmina che fu sola e prima a testificare non doveasi ammettere perché eretica, perché infame, perché vile, perché sprergiuria, qualità provate dal processo; ed oltrecciò, perché consocia nel reato e dichiaratasi ella stessa nemica personale delle accusate. Ben fu denominata costei Mercuria – conveniunt rebus nomina soepe suis; - sendochè Mercurio è il nome di ogni raggiro, e mendacio.
4°. A ciò una confession giudiziale consegna valore, richiedesi che sia provocata da legittimi antecedenti indizii, ed in secondo luogo che venga fatta da giudice competente: né le parole della Mercuria fornivano di tale indizii; e che il giudice fosse incompetente, già fu chiarito.
5°. A ciò la confessione sia valevole e degna di fede, e mestieri che non sia fatta durante il tormento, o per inchiavarlo; che venga integrata da tutte le sue circostanze; che il giudice si fermi a considerare anzi tutto se sia verosimile od assurda: che all’esaminato non vengano suggerite le risposte dell’esaminatore, e finalmente, che l’accusato, con ogni libertà e senza soggiacere a veruna minaccia, ratifichi la già fatta confessione. Or bene, nel caso attuale, il Difensore si ferma a mettere in luce come tutte queste prescrizioni di diritto giacquer violate; e si trattiene a dimostrare che molta parte di quelle reciproche accuse furon estirpate non altro che da confusione e paura dacchè a mente riposata vennero rivocate. Gran punto, afferma san Tomaso, essere le suggestioni in materia criminale; terribile più il loro effetto ove si colleghi a spavento, e si eserciti su femmine di poca mente e d’animo lieve.
6°. Non devesi attribuire importanza a segni che le meschine asseriscon impressi sui loro corpi dal diavolo, i quali, dacchè ponno esser naturali, come dichiaran i medici, non è giusto che vengano qualificati magici.
7°. Evidentemente legale è chiamare in testimonio, trattandosi di causa capitale, la figlia contro la madre, la moglie contro il marito, la sorella contro la sorella.
8°. Le cose riferite son del tutto inverosimili.
9°. Dato, e non concesso, che le inquisite siano cadute in colpa, non ha dubbio che questa non abbia a provarsi grandemente alleviata dalla fragilità del sesso, dalla imbecillità dell’intelletto, dalla spinta della inopia, e della naturale crudeltà muliebre.
10°. Se ad aprir una inquisizione criminale ponno bastare indizii anco lievi, per carcerare se ne richiedono di fondati, per tormentare di urgenti,  per condannare di chiari come la luce del sole.
Ciascun dei punti su notati tien copioso accompagnamento di ampliazioni, di lucidazioni, e citazioni a conferma.
A questa nobile ed ingegnosa difesa fa sinistro riscontro la seguente:
Sententia Criminale
In nome della Santissima Trinità.
«Noi Paris Modernino, giudice delegato della giuridittione di Castel-
«lano, tanto incivile, quanto in criminale;
«per nome di monsignor illustrissimo e reverendissimo Paris, arcive-
«scovo e principe di Salisburgo;
«e degli illustrissimi signori Cristoforo e fratelli conti di Lodrone e
«Castel-Romano, signori della predetta giurisdittione;
«endo ed intendendo venire all’espedittione del processo criminale
«formato da quest’ufficio sopra gli indittii del magistrato della giurisdit-
«tione di Castelnuovo trasmessici, calati dal criminale formato da quel-
«l’ufficio contro la quondam Maria Salvateri di Nogaredo cognomi nata
«la Mercuria, in quelle forze carcerata per strega; contro:
«Dominico del q. Tomaso Camelli,
«Lucia sua figlia, moglie di Antonio Cavaden;
«Dominica del q. Valentin Gratiadei,
«Isabetta del q. Gratiadè Gratiadei,
«e Polonia sua figlia congnominata la Brentegane,
«Maddalena, moglie di Antonio Andrei,  detta la Filosofa,
«e Valentina sua figlia, tutte di Villa,
«Caterina, moglie di Agostino Baroni, detta Fitola,
«e Jinevra del q. Valentin Chemol ambedue di Castellano, streghe ret-
«tente in queste forze, e in parte absentate:
«in quello, di quello, et sopra quello che non havendo il timor di Dio
«avanti gli occhi, né gli mandati della Santa Madre Chiesa, ma sedote,
«dal spirito infernale come in processo; nel quale appare
«ch’esse et cadauna d’esse han negato il nostro  grande Iddio, crea-
«tore del cielo e della terra, trino et uno, con haver renuntiato al sa-
«cramento del Battesimo, havendio fatta tal renuntia avanti il demonio
«in ispecie ed forma umana, seducendosi una per l’altra a commettere
«tal mancamento, permettendo, per maggior dannazione delle lor anime,
«d’esser rebatizzate una dall’altra con nuova infusion d’acqua sopra
«del capo, alla presenza dell’istesso demonio, che in quell’atto sempre
«se ne stava, a guisa di leone, per allegrezza ruggiendo; mutandosi il
«suo vero nome, tanto nel fonte battesimale in altro nome comenticio,
«sotto il quale compiacevansi essere chiamate, e dal detto demonio es-
«sere signato in alcuna parte del corpo, con ferro fogato, dando rispet-
«tivamente a quello delle lor fedeltà verso di lui alcun fragmento del-
«la propria veste, per essere scancellate dal libro di eterna vita, e po-
«ste in quello d’eterna dannazione;
«pervenendo a tanta perfidia, in humanità et empietà, che, non solo
«sé stesse s’han consacrate al demonio, ma indotto altre persone, et an-
«ca le proprie figliole a renuntiare al sacramento predetto del Battesi-
«mo, e promesso quelle essere dall’istesso demonio padre delle bugie
«consacrate;
«sotto finte e vane promesse ch’esso gli faceva di prestargli agiuto
«in qualunque necessità l’havesseron ricercato, essendosi quelle, e ca-
«dauna d’esse sottoposte a legame et obbedienza di tal inimico del ge-
«nere humano al comando de quale s’eran obbligate far ogni sorta di
«mali e scelleratezze, come in effetto facevano;
«che con nefandissim onto s’ontavano per prescrizione dell’istesso
«demonio in alcuna parte del corpo, a dire comode, ot ai malfattori
«propitie erano portate dal demonio per aria invisibilmente, e poste
«respettivamente in sinagoghe e luoghi  dove si faceano radunaze di
«diverse persone simili, dove venivano commessi diversità e quantità di
«incantationi, sortilegi, ginochi bestiali, et heritali, stregamenti in ho-
«nore e culto dell’istesso Belzebù, principe di tutti i demonii;
«portando in dette sinagoghe e maledetti condressi, cadaveri di fan-
«ciulli furtivamente da cimiteri exhumavano in tempo di notte; et quelli
«al demonio loro signore, che tramutato in forma di becco sopra d’e-
«minente trono se ne stava, festeggiando o saltando prostrate coi ginoc-
«chi a terra l’adoravano, et a quello detti cadaveri offerivano con ogni
«sommissione e reverenza;
«invocando quello sotto vero nome del loro Dio, pregandolo che con-
«tro qualunque persona volesse prestargli ogni uno agiunto di vendetta;
«e così indotti a far ogni sorta di malie, incantationi, fatuchiere,
«malifitii, imprecationi, homicidii, bestemie hereticali e molte altre
«diversità de mali:
«esercitando queste sceleratezze inhumanitadi sì in creature hu-
«mane, come anche in animali irrationali con morti di persone;
«oltreché dei cadaveri di fanciulli che furtivamente da luoghi sacri
«exhumavano, et al diavolo in lor maledete sinagoghe offerivano, alcune
«parti a lesso et altre arrosto per mangiare sprezzo di Dio benedetto,
«a guisa di famelici lupi, si mangiavano e divoravano;
«conservando alcuni grassi e parti del capo per far violenze, venefi-
«ci, stregamenti; causando danni infiniti, infirmitadi incurabili, poiché
«da eccellenti medici con quanta diligenza usino e diversità di medica-
«mento adopirino, non può esser conossute; causando, per queste in-
«fermitadi, sperdimenti di danari e roba;
«con perdida finalmente delle persone a ruina delle cose facend esse
«feste e allegrezze per qualunque nefaudità e male facevano;
«maledisendo con le loro sacrileghe et hereticali lingue in nome del
«nostro grande Iddio, della gloriosissima Vergine Maria sempre imma-
«culata, e di tutti li Santi del Paradiso ogni volta che componevano li
«diabolici onti per cometere stregamenti e polveri per far simili nefan-
«dità, mescolando diversità d’herbe, grassi, et altre robe con il Santis-
«simo Sacramento dell’Eucarestia, che mani sacrileghe han tratto fori
«di boca, quando nella santa Chiesa di Dio a quello indegnamente si
«son accortate sotto ogni specie estrinsecamente di divotione e purità,
«ma nell’intrinseco eran tanti lupi rapaci;
«facendo radunanze e concilii diabolici, insieme vagando di giorno e
«di notte invisibilmente hor in un luogo et hor nell’altro in forma di
«bestie, facendo dani a persone, animali, e destruggendo diveristà di fru-
«cti di campagne con incanti, tempeste, venti, e tempi impetuosi;
«consumando a diverse persone furtivamente quantità di vini e robe
«barie; facendo allegrezze, festini, e balli avanti le chiese a sprezzo della
«gran mestà di Dio benedetto, atribuendo il tutto a gloria del diavolo
«loro signore.
«non aggiungendo sempre mali a mali, comettendo fornicatione e respeti-
«vamente sodomia insino con lo stesso diavolo, che sotto specie e forma
«humana et ogni lor minimo cenno e comando gli compariva;
«tutto questo come più chiaramente consta in processo e dalle con-
«fessionifatte de plano primieramente da …. (qui succedono uno all’altro
«i nomi delle condannate sovrascritti, e apposta a ciascheduna la leggenda
«di tutte le reità di cui, per propria confessione, o per altrui denunzia,
«il processo pretese di farle convinte).
«cometendo le cose predete et altre con complicità di altre che per
«hora si taciono, scientemente, dolorosamente et appensatamente, contro
«li mandati divini et humani, dandosi agiuto respettivamente coopera-
«tivo e favore, perseguitando diabolicamente le persone, vita e beni altrui:
«sopra di che havendone fatta diligente inquisitione, e ritrovatili
«misfati come son passati per le confessioni de plano fatte, e per li
«complici in tormentis  ratificate, come anca per la ricognitione per esse
«fatte de robe che tenevan per fare e comettere simili e maggiori sce-
«lerateze;
«visto il processo con li testimoni esaminati, dove manifestamente si
«compova il corpo dei diversi delicti per esse commessi, e come più
«diffusamente appare dal processo;
«oltreché avendo dato competente termine a dete ree per fare le sue
«difese, et a Isabella Gratiadei e Polonia sua figlia, come anca a Va-
«lentina Andrei absenti, citate, e proclamate a comparere e presentarsi
«e scolparsi, né curandosi con parere, ma restanto tuttavia costumaci;
«qual contumacia le rendono più colpevoli di tanti delitti;
«viste le dottissime diese con allegationi per parte delle dete rappre-
«sentate;
«e viste finalmente le cose che devonsi considerare:
«havuto prima il parere e voto decisivo de molto illustri e chiari si-
«gnori Giovanni Ropele commissario di questo giurisdittione: e Giovan-
«Battista Partini di Rovere deputato dagli illustrissimi Padroni, dottori
«ambedue dell’una dell’altra legge;
«reivocato il nome della Santissima Trinità da cui ogni retto giu-
«dizio procede;
«sedendo in questo luogo pro tribunali;
«a ciò non abbino di sue pessime opere a gloriarsi e ad esempio di
«altri;
«per questa nostra definitiva
«sententiamo e condanamo
«le predete Dominica Camella, Lucia Cavedena, Donimica Gratiadei,
«Catterina Baroni, Zinevra Chomola, Isabella e Polonia Gratiadei, e Va-
«lentina Androi, che per il ministro di giustizia, a tutte, et a ciascuna
«di esse sopra le Giarre, luogo a quest’effetto destinato, gli sii tagliata
«la testa dal busto, a tal che se ne morino, e l’anime loro si separino
«dalli corpi. E inoltre li cadaveri vengano abbruciati, e le reliquie in
«dette Giarre seppellite:
«Maddalena Andrei, cognominata la Filosofa altra complice in detti
«delitti, morta in queste carceri impenitente, e di già seppellita
«alle Giarre come strega, a ciò pe’ suoi misfatti non resta n’anco al mondo
«vestigia alcuna, danamo di quella e cadauna d’esse situati in
«questa Giurisdittione pronuntiamo al Fisco di Castellano per confiscati.
«et attesa la fuga preda da Isabella e Polonia Gratiadei e Valentina
«Andrei, quelle bandiamo perpetuamente da questa giurisdittione, e per
«quindici miglia italiane lontane di questa; sotto le pene legali e sta-
«tuarie, a talche, mancando, possimo essere impune da cadaun offese et
«ammazzate; e nelle spese insolidum le condannano.
«E questo senza pregiudizio di procedere et inquirere contro altri com-
«plici a suo luogo e tempo, conforme sarà di ragione:
« e così dicemo, sententiamo e condannamo, e con ogni altro miglor
«modo
PARIS MADERNINO
Giudice delegato
Lata  et pubblicata sententia criminalis praedicta per nob. et spect. dom. Paride Maderninum sudice delegatum antescriptum sedentem, et lecta per me cancellarium infrascriptum ad scalas Cancelleariae palatii Nogaredi, multis ietibus campanoe justitiae presentibuscae sectabilus.
Dominus Ant. de Benvenutis, et Bernardino atque Philippo mariter de Benvenutis notariis, nec non magnis. domino Joanne Jacobo Pizzino Nogareti utque Domino Ant. de Benvenutis Villae, testibus idonei set quanm plurima moltitudine gnetium ibidem astanti.
Questa sentenza criminale stata portata dal nobile signor Paride Madernino, giudice delegato, sedente sul suo tribunale, fu da me Cancellier sottoscritto letta e pubblicata sulla scale del Pretorio di Nogaredo preceduta dai soliti tocchi della campana, presenti li signori Antonio de Benvenuti, Bernardino e Filippo parimenti de’ Benvenuti, non che li signori Giacomo Pizzini di Nogaredo, ed Antonio di Benvenuti di Villa , testimoni idonei; e con essi gran turba di gente accorsa.
TULLIO DANDOLO

 

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